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COSTRUIRE ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA NELLA MASSIMA SICUREZZA E MANEGGEVOLEZZA POSSIBILE
NUOVA EN 131-2 2018: PRONTI DA SEMPRE.
UNI EN 131-2:2018
La normativa introduce nuovi test: resistenza dei materiali, torsione, durata alla fatica, resistenza allo slittamento.
È introdotta anche una nuova classificazione delle scale in base ai carichi ed alla durata degli stessi:
UNI EN 131-1:2018
La normativa si aggiorna dal 1° GENNAIO 2018 ed introduce l'obbligo per le scale superiori a 3m, di utilizzare LA BARRA STABILIZZATRICE COME BASE D'APPOGGIO, fino alla larghezza max. di 1,2m.
Nelle scale trasfomabili, il 2° ed il 3° elemento (se maggiori di 3m di lunghezza), non potrà più essere sfilato dalla base per essere utilizzato come elemento singolo.
TESTO ESTRATTO DAL DOCUMENTO UFFICIALE UNI DELLA NORMA EUROPEA EDIZIONE LUGLIO 2013.
La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale movibili con piattaforma. Si applica alle scale movibili con una piattaforma di lavoro, con un'area massima di 1 m² e un'altezza massima di 5 m, utilizzabili da parte di una persona alla volta. Il carico massimo combinato (utilizzatore, utensili, attrezzature e materiali) è di 150 Kg.
A .
Esatto dimensionamento di ogni parte, prestando la massima attenzione all'area di lavoro fornita di una protezione totale.
B .
Parametri definiti per stabilire inclinazione, gradini e passo.
C .
Parapetti con esatto dimensionamento che impedisce il passaggio laterale di una sfera di diametro di 470 mm..
D .
Le prove di carico sul piano lavoro vengono testate con circa 260 kg.
E .
LA PROVA PIÙ IMPORTANTE:
Il test al ribaltamento viene eseguito con una spinta laterale di 30 kg circa. La prova viene effettuata da ogni lato.
ALTRI TEST E PROVE DIMENSIONALI RENDONO LE SCALE A NORMA EN 131-7
1998 ISTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
con numero di matricola e certificato per ogni prodotto, compresi i componenti del trabattello.
1) Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati e passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
2) Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e alla breve durata di impiego, oppure alle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
3) Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.
I dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli a gradini.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL'IMPIEGO DELLE SCALE A PIOLI
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL'IMPIEGO DI PONTEGGI
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e, delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1 se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV,V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164.
Possono essere utilizzati senza ancoraggio.
Per uso esterno l'altezza massima consentita è di 8 m. Per uso interno l'altezza massima consentita è di 12 m. Tutti gli altri tipi di trabattelli devono essere ancorati a parete ogni 4 m..
Non è consentito l'utilizzo di materiali che hanno un'elasticità inferiore al 5%. in caso di sovraccarico la scala non deve avere nessun tipo di cedimento improvviso.
La norma EN131 recita:
“Tutte le parti in lega di alluminio devono avere un allungamento minimo alla rottura (A) di 5% (EN131/2 pag.4 punto 3.1.1).
Questo vuol dire che componenti come gradini, montanti, cerniere, ecc., in caso di sovraccarico devono piegarsi ma non rompersi, in modo salvaguardare l'incolumità dell'operatore e dargli il tempo di scendere.
Faraone non utilizza componenti in alluminico pressofuso.
IN CONCLUSIONE, considerando che un'alta percentuale di infortuni viene causata da cadute dall'alto, consigliamo scale a Norma EN 131-7 per una protezione totale.
Per altezze oltre i 2 mt. trabattelli o piattaforme aeree.
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